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Ordinanza Reg. Generale n. 21 Del 13-05-2024

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Ordinanza per divieto di vendita e consumo di superalcolici e bevande in contenitori rigidi, nonchè introduzione e uso di petardi e spray urticanti, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Primiano Martire.

Data:

14 Maggio 2024

Tempo di lettura:

Descrizione

Il sindaco ordina a decorrere dalle ore 21:00 dei giorni 14 - 15 – 16 maggio 2024, e fino alle ore 02:00 del giorno successivo:

  • a) ai pubblici esercizi, ai commercianti del settore alimentare, agli ambulanti e in generale a
    tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma,
    anche a mezzo distributori automatici:
    1. il divieto di vendita per asporto e di somministrazione di superalcolici;
    2. il divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande in contenitori, bottiglie,
    bicchieri di vetro e in lattine;
    3. è fatto obbligo effettuare la somministrazione esclusivamente in bicchieri di carta o plastica;
    4. è fatto obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere
    alla preventiva rimozione dei tappi;
    5. è fatto obbligo esporre in modo ben visibile la presente ordinanza per l’informativa
    all’utenza dei divieti di cui trattasi.
  • b) il divieto a chiunque di introdurre e consumare superalcolici, anche già in proprio possesso, nelle
    aree interessate dalla manifestazione e in quelle pubbliche adiacenti;
  • c) il divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di
    vetro e in lattine, nonché contenitori in plastica dotati di tappi, anche già in proprio possesso, nelle
    aree interessate dalla manifestazione e in quelle pubbliche adiacenti;
  • d) il divieto a chiunque di introdurre ed utilizzare petardi e spray urticanti nelle aree interessate
    dalla manifestazione e in quelle pubbliche adiacenti.

I divieti di cui alla lettera a) non operano nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico, a condizione che l’esercente al termine della consumazione, si attivi per smaltire le bottiglie di vetro e lattine, permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra

Allegati

Ordinanza (5)
Data pubblicazione
04/06/2024
File
pdf (598.12 KB)

Ultimo aggiornamento: 04/06/2024, 11:51

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